Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Brescia, Como, Genoa, Palermo, Pisa, Spal, Ternana e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Di seguito l’intero comunicato:
https://d5rzfs5ck83rq.cloudfront.net/legab.it/documenti/2022-23/Cu120.pdf